In allegato modello utilizzabile come semplice supporto per inserimento degli aiuti di stato sul sito aziendale o su pagina di associazione di categoria o pagina pubblica utilizzata per l’adempimento (vedasi link in calce alla presente).

DA COMPLETARE CON DATA INCASSO / EROGAZIONE / CONCESSIONE; LA LISTA INDICATA NON E’ DA CONSIDERARSI COMPLETA ED ESAUSTIVA RELATIVAMENTE ALL’ADEMPIMENTO IN QUESTIONE ESSENDO FORMATA SOLO DAI CONTRIBUTI PER I QUALI LO STUDIO HA PRODOTTO SPECIFICHE ISTANZE IN QUALITA’ DI INTERMEDIARIO (SENZA PERALTRO CONOSCERENE L’ESITO). DA INSERIRE INOLTRE OGNI ALTRA AGEVOLAZIONE OTTENUTA IN AUTONOMIA, PER IL TRAMITE DI ISTITUTI DI CREDITO, SOCIETA’ DI LEASING, FINAZIARIE, CONSULENTI DEL LAVORO, UFFICI STATALI, COMUNI O CONSULENTI TERZI.

Lo studio non si assume alcuna responsabilità per i dati in esso contenuti e da completare sulla base dei dati conosciuti o conoscibili dall’azienda che ha direttamente fruito dei benefici statali, essendo la ditta beneficiaria l’unica in grado di verificare con ragionevole certezza i contributi effettivamente ottenuti e le date del percepimento o fruizione dei benefici.

Sebbene sia incerta la necessità di inserimento si consiglia l’indicazione delle garanzie gratuite ottenute su finanziamenti Covid (valore del finanziamento), da inserire eventuali crediti d’imposta Ricerca & Sviluppo ed ogni altro emolumento di concessione pubblica.

Si riepilogano nuovamente di seguito i presupposti per l’adempimento.

ENTRO IL 30/06/2022 OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE AIUTI DI STATO (CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO, CREDITI D’IMPOSTA, GARANZIE STATALI E PUBBLICHE SUI FINANZIAMENTI ALLE PMI)

LEGGE 124/2017 (COMMI DA 125 A 129) E SUCCESSIVE MODIFICHE E VARIAZIONI

Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione

La L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno (30/06/2022 solo per i contributi percepiti nel 2020 e 31/12/2022 per i contributi percepiti nel 2021), sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:

·         società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);

·         società di persone (Snc, Sas);

·         ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);

·         società cooperative (incluse le cooperative sociali), Enti Non Commerciali e Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.

Sono esclusi i liberi professionisti.

Solo per l’anno 2020 col decreto milleproroghe 2022 tale scadenza è stata posticipata di un anno al 30/06/2022 mentre per gli aiuti di stato ricevuti nel 2021 l’obbligo di pubblicazione slitta al 31/12/2022.

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€.

Pertanto, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia ma complessivamente superano detto importo, tutti sono soggetti all’obbligo pubblicitario. Se invece i singoli aiuti inferiori a 10.000€, tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione per nessuno di questi.

L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).

Andranno pertanto considerati, ad es. per l’anno 2020:

–       aiuti e contributi concessi in anni precedenti, e incassati nel 2020

–       aiuti e contributi concessi / incassati nel 2020

Nell’ipotesi in cui l’aiuto sia stato solamente concesso (nel 2020) ma non erogato (nel 2020, in quanto incassato nel 2021), non va pubblicato alla scadenza del 30/06/2022, ma farà parte dell’obbligo per l’anno successivo che per il 2021 scade il 31/12/2022.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Non sembrerebbero soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali spettanti alla generalità delle imprese.

A tal proposito parte della dottrina ritene che i “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrino nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017 per le motivazioni di seguito indicate:

·         i “Contributi a fondo perduto COVID” rientrano di fatto nell’ambito delle cause di esclusione dalla norma in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma aventi evidentemente carattere generale in quanto concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, e pertanto non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo;

·         oltre che, per questi è già prevista l’iscrizione automatica al “Registro nazionale degli aiuti di Stato” istituito presso il MISE (di cui all’art. 52 della Legge n.234/2012), pertanto sono già automaticamente “pubblicizzati”. Si evidenzia che è richiesta l’indicazione obbligatoria nel modello redditi, sia del quadro di impresa, che nel quadro RS/aiuti di Stato (adempimento già assolto dallo studio).

La pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.

E’ previsto che i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

·         denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;

·         denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;

·         somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);

·         data di incasso;

·         causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

Vogliate quindi inserire la seguente dicitura ben visibile sul vostro sito: “obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link:

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE beneficiario xxxxxx (inserire il codice fiscale della vostra azienda).

Si ricorda inoltre l’inserimento delle garanzie gratuite ottenute su finanziamenti Covid, eventuali crediti d’imposta Ricerca & Sviluppo ed ogni altro emolumento di concessione pubblica.

Per chi fosse privo di sito internet o non iscritto ad alcuna associazione di categoria é possibile la creazione di una pagina ad och per assolvere a questo adempimento tramite il seguente link https://www.opendotcom.it/erogazioni-pubbliche/acquista.aspx

ATTENZIONE la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

–       la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;

–       la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.